Definizioni inerenti il rischio epidemiologico da Covid-19
Si ritiene utile, per una migliore comprensione delle terminologie e delle relative caratteristiche, fornire la descrizione dei termini e concetti utilizzati in ambito Covid-19.
Definizione di Contatto:
“Il soggetto A che viene in contatto con il soggetto B e quest’ultimo è positivo al Covid19 può considerarsi contatto. E’ d’obbligo precisare che al fine del contagio c’è da distinguere il tipo di contatto.
Il Contatto stretto(esposizione ad alto rischio) è:
· una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
· una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano);
· una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
· una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
· una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei;
· un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei D.P.I. raccomandati o mediante l’utilizzo di D.P.I. non idonei;
· una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19;
· sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Il Contatto casuale (esposizione a basso rischio) è:
· qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto stretto.
Ciò premesso il contatto stretto (ossia il soggetto A che è venuto in contatto con il B il quale è positivo al Covid19 (Tampone NF per la ricerca del virus) nelle modalità sopra riportate nella definizione di contatto stretto, deve osservare:
· un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure:
· un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico negativo effettuato il decimo giorno.
Se ovviamente resta asintomatico per tutto il periodo (ne febbre ne altri sintomi influenzali).
Il tutto per il tramite del Medico di Medicina Generale.
Mentre invece il contatto casuale (ossia il soggetto A che è venuto in contatto con il B il quale è positivo al Covid19 (Tampone NF per la ricerca del virus) nelle modalità sopra riportate nella definizione di contatto casuale dovrà esclusivamente monitorare i sintomi tramite l’auto misurazione della temperatura per 14 giorni consecutivi dal contatto.
Se dovessero comparire sintomi deve immediatamente contattare il Medico di Medicina Generale per le eventuali cure.
I contattati dei contatti non sono contatti, ovvero se il soggetto A viene in contatto con il soggetto B (positivo) e poi A viene in contatto con il soggetto C (negativo), il soggetto C non è un contatto.
PROCEDURA GESTIONE SINTOMATOLOGIA COVID-19
Secondo OMS il Covid-19 si manifesta con la seguente sintomatologia:
Sintomi più comuni:
· febbre
· tosse secca
· spossatezza
Sintomi meno comuni:
· indolenzimento e dolori muscolari
· mal di gola
· diarrea
· congiuntivite
· mal di testa
· perdita del gusto o dell’olfatto
· eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani
Sintomi gravi:
· difficoltà respiratoria o fiato corto
· oppressione o dolore al petto
· perdita della facoltà di parola o di movimento
In presenza di sintomi gravi e/o sintomi più comuni è necessario contattare il Medico Curante e non recarsi al lavoro.
In presenza di comparsa contemporanea di due o più sintomi meno comuni è necessario contattare il Medico Curante e non recarsi al lavoro.
In presenza di sintomatologia altamente suggestiva come la perdita improvvisa del gusto e dell’olfatto, anche in forma isolata, è necessario contattare il Medico Curante e non recarsi al lavoro.
In presenza di un sintomo isolato tra i meno comuni, in assenza di febbre, è necessario contattare preventivamente il referente Covid (medico competente etc) per la valutazione preventiva del caso e le successive misure da intraprendere.
Inoltre la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 n. 32850 precisa i concetti di isolamento e quarantena (riportati anche nella circolare 273/20 del Comando Generale U.O. S.A.N.) come di seguito indicato:
ISOLAMENTO
E’ la condizione riferita alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata
del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
QUARANTENA
E’ la restrizione dei movimenti di persone sane, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o a una malattia contagiosa, per la durata del periodo di incubazione.
Si è ritenuto, invece, di dover valutare diversamente una serie di situazioni, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020 e segnatamente:
CASI POSITIVI ASINTOMATICI
I soggetti rientranti in questa categoria possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento
di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività ed all’esito di un test molecolare che abbia dato risultato negativo (10 giorni + test).
CASI POSITIVI SINTOMATICI
I soggetti che hanno contratto l’infezione, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui
almeno 3 senza sintomi, + test).
CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare,
in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento
dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità
sanitarie, in considerazione dello stato immunitario delle persone interessate.
Per i casi positivi sintomatici e a lungo termine l’anosmia, ossia la perdita del senso dell’olfatto,
l’ageusia, cioè l’incapacità di percepire il gusto e la disgeusia, ossia l’alterazione del gusto non
devono essere considerate ai fini della scomparsa della sintomatologia, atteso che tali disturbi
possono avere prolungata persistenza nel tempo.
CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie,
devono osservare:
· un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure:
· un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico negativo effettuato il decimo giorno.
Dott. Sergio Fantini, medico competente del Collegio San Giuseppe-Istituto De Merode